Art. 1.
(Dispositivi per la sicurezza
delle autovetture).

      1. Le autovetture nuove di fabbrica immesse in circolazione devono essere dotate di:

          a) un dispositivo di ricordo di allacciamento, composto da un sensore per ciascuna delle cinture di sicurezza e collegato con la plancia portastrumenti, per l'emissione di un segnale acustico di allarme e di un segnale visivo lampeggiante che si attivano quando il veicolo è messo in moto senza le cinture di sicurezza correttamente allacciate e che, rispettivamente, aumentano di volume e di luminosità al crescere della velocità del veicolo;

          b) un dispositivo di limitazione automatica della velocità in caso di condizioni atmosferiche precarie tali da determinare una situazione di potenziale pericolo per la circolazione stradale;

          c) un dispositivo di limitazione automatica della velocità sulla base di situazioni anomale del conducente, segnalate da appositi sensori collocati sul posto di guida;

          d) un dispositivo per lo spegnimento automatico del motore e dell'impianto elettrico a seguito di un urto rilevante del veicolo;

          e) un dispositivo elettronico diretto a monitorare e a registrare la velocità e le condizioni di funzionamento dei principali apparati del veicolo, nonché a recepire le comunicazioni radio inerenti la viabilità;

          f) un sistema di chiamata d'emergenza che consente di generare una chiamata sia manualmente, da parte degli

 

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occupanti, sia automaticamente all'operatore del numero di emergenza 112 competente e che contemporaneamente invia al medesimo alcune informazioni relative all'incidente quali l'indicazione dell'ora dell'incidente, della localizzazione del veicolo e della direzione di guida sulla base del sistema GPS, dei dati identificativi del veicolo nonché della gravità dell'incidente;

          g) un dispositivo rilevatore dello stato di sobrietà che, misurando il grado di alcolemia, inibisce il funzionamento della chiave di accensione quando il grado di alcolemia rilevato supera i limiti consentiti dalla legge;

          h) un dispositivo di controllo elettronico di stabilità in grado di verificare eventuali sbandamenti dell'autovettura e, nel caso di sbandamento, di intervenire sul sistema frenante al fine di riportare l'autovettura nella direzione voluta dal conducente.

      2. Per le autovetture dotate dei dispositivi di cui al comma 1, anche non nuove di fabbrica, le compagnie di assicurazione applicano una riduzione ai premi di responsabilità civile non inferiore al 10 per cento in relazione alle frequenze di sinistri ridotte.
      3. Per la sostituzione di un'autovettura priva dei dispositivi di cui al comma 1 con un'autovettura dotata di tali dispositivi si applica l'aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) pari al 4 per cento.